giovedì 14 ottobre 2010

E mo so' uccelli per diabetici.....


La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con la sentenza 21091/10, che non è più necessario segnalare la presenza degli autovelox purché i rilevatori vengano gestiti direttamente dalla polizia municipale.
L’apparecchio potrà essere posizionato in qualsiasi punto di qualsiasi strada indipendentemente dalle aree individuate dai decreti prefettizi. Inoltre la contestazione dell’infrazione del limite di velocità potrà non essere contestuale alla rilevazione dell’infrazione.
I giudici hanno cassato una decisione del Tribunale di Locri, presa a seguito di un ricorso per una multa presentato a Stignano, provincia di Reggio Calabria: il Tribunale aveva considerato viziato l’uso dell’autovelox perché posizionato su un tratto di strada non menzionato nei decreti prefettizi così come regolato dall’articolo 4 del decreto legge 121/2002 ed aveva ritenuto che la legge non era stata rispettata perché il dispositivo utilizzato dalla polizia municipale di Stignano non era omologato singolarmente.

p.s. scusate la domanda ma in questo modo che fine fa il principio della prevenzione degli incidenti?

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